Possono attivare la voluntary disclosure, tra gli altri, anche gli «estero residenti fittizi», i cittadini «trasferiti» in Paesi black list, i soggetti «esterovestiti», i trust e i trust «esterovestiti», i contribuenti che detengono attività all'estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Lo chiarisce una circolare 13 marzo 2015 n. 10/E dell'Agenzia delle entrate.
Sono infatti pronte le istruzioni per la collaborazione volontaria, parole chiave: spontanea e genuina trasparenza nei rapporti con il fisco, spiega l'Agenzia. I contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali, dispongono da oggi delle istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di voluntary disclosure, sulle cause di inammissibilità, sulle imposte e sanzioni amministrative dovute e sugli effetti in ambito penale.
Il documento di prassi, spiega la circolare, individua nel dettaglio le tipologie di investimenti e di attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di voluntary disclosure. È possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In presenza di determinate condizioni, illustrate dalla circolare, non opera il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005.
Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, é possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo
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