Più trasparenza nei contratti di assicurazione. La lente della Corte di giustizia, Causa C-96/14 , si concentra sulle polizze che sempre più spesso vengono offerte a copertura delle rate di mutui o prestiti in caso di morte o infortuni. Ebbene, in queste ipotesi, osservano i giudici, l'obbligo di chiarezza deve essere raddoppiato in quanto la soglia di attenzione del consumatore è di norma inferiore rispetto a quando procede separatamente alla stipula.
La vicenda - Il caso riguarda un cittadino francese che aveva contratto un mutuo per quasi 70mila euro aderendo anche ad una polizza che garantiva la copertura del 75% delle rate in caso di inabilità totale al lavoro. Trovatosi effettivamente in condizioni di inabilità permanente parziale al 72% non aveva però ottenuto la copertura assicurativa in quanto secondo la compagnia avrebbe potuto comunque svolgere una attività a tempo parziale. Da qui il ricorso in tribunale per ottenere la dichiarazione del carattere abusivo della clausola ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
La motivazione - La Cgue premette che nei contratti di assicurazione, le clausole che definiscono o delimitano il rischio assicurato non formano oggetto di una valutazione del carattere abusivo, poiché questi limiti sono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore. Pertanto, non è escluso che la clausola controversa riguardi l'oggetto stesso del contratto. In questi casi spetterà al giudice nazionale, «tenuto conto della natura, dell'economia generale e dell'insieme delle stipulazioni del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale, stabilire se la clausola fissi un elemento essenziale dell'insieme contrattuale nel quale essa si inscrive».
La Corte ricorda poi che l'obbligo di trasparenza non può essere limitato unicamente alla comprensibilità sul piano formale e grammaticale ma deve essere interpretato in modo estensivo. Per cui, nella fattispecie, non è escluso che la portata della clausola che definisce la nozione di inabilità non sia stata compresa dal consumatore, «in mancanza di una spiegazione trasparente del funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione relativo alla presa a carico delle rate del mutuo». Mentre la circostanza che l'assicurazione si inserisca in un insieme contrattuale comprendente i contratti di mutuo potrebbe essere «pertinente», in quanto «non si può pretendere dal consumatore che dia prova della stessa vigilanza, circa l'estensione dei rischi coperti da tale contratto di assicurazione, che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato separatamente il contratto di assicurazione e i contratti di mutuo».
La Corte dichiara così che «le clausole che riguardano l'oggetto principale di un contratto di assicurazione possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile se non soltanto sono intelligibili grammaticalmente per il consumatore, ma espongono altresì in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione tenuto conto dell'insieme contrattuale nel quale si inseriscono, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze che gliene derivano». In caso contrario, è allora possibile, per il tribunale nazionale, valutare l'eventuale carattere abusivo della clausola.
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