In caso di locazione dell’immobile, il creditore può agire con l’azione revocatoria ma deve dimostrare la mala fede dell’inquilino.
Lo ha chiarito il Tribunale di Padova, con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 93.
Il caso
Una banca avviava un pignoramento nei confronti di un cliente che non aveva rispettato l’obbligo di restituzione del mutuo; tuttavia quest’ultimo, dopo l’esecuzione forzata, stipulava e registrava un contratto di locazione sull’immobile.
L’istituto di credito citava così in giudizio tanto il locatore quanto il conduttore il quale, secondo le prospettazioni dell’istituto di credito, era a conoscenza della notifica del pignoramento al cliente moroso.
La decisione
Il conduttore è riuscito a dimostrare in giudizio di aver pagato, con bonifico bancario, prima della notifica del precetto, i canoni di tutto il periodo di durata del contratto di locazione, contratto registrato, però, solo dopo la notifica del predetto precetto.
La domanda della banca è stata rigettata per difetto di prova, non essendo riuscita a dimostrare il sospetto che il contratto di locazione fosse simulato, ossia concluso per ostacolare l’esecuzione forzata né che il conduttore fosse a conoscenza del pignoramento dell’immobile e che, ciò nonostante, avesse stipulato, in modo fraudolento, il contratto con il locatore.
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