Con le due ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, la Cassazione ha riconosciuto l’utilizzabilità della c.d. lista Falciani nelle vertenze contro contribuenti italiani, affermando il seguente principio di diritto.
L’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può — in linea di principio — avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Ove venga emesso avviso di accertamento, spetterà quindi al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.
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