Con la sentenza n° 8784 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la tematica relativa alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti a cui hanno diritto i lavoratori che prestano assistenza a familiari affetti da handicap (disciplinati dall'art. 33, III^ comma, Legge 17 febbraio 1992 n. 104).
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il lavoratore (comandato sul turno notturno dalle 22.00 alle 06.00), dopo aver chiesto un giorno di permesso retribuito ex art. 33, III° comma, L. 104/1992 per prestare assistenza alla madre handicappata, aveva trascorso gran parte della serata a ballare nel contesto di una sagra di paese.
La disamina della Corte interessa principalmente il profilo attinente all'utilizzo dei permessi di cui alla Legge 104/1992 per finalità diverse da quelle per le quali il Legislatore ha previsto tali agevolazioni.
Di particolare importanza è il principio, enunciato dalla sentenza in esame, secondo cui nel caso di specie appare del tutto irrilevante, ai fini della legittima fruizione dei permessi di che trattasi, l'eliminazione dei requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza dal testo della norma, in quanto tale eliminazione non autorizza una fruizione arbitraria (e, quindi, contra legem) dei benefici di cui alla menzionata norma e, di conseguenza, non legittima lo sviamento della funzione tipica connessa ai permessi.
Più precisamente, il fatto che "esclusività" e "continuità" dell'assistenza non siano più richiesti per la concessione di permessi, non comporta che essi possano essere legittimamente fruiti in difetto dei requisiti della "sistematicità" e della "adeguatezza" dell'assistenza, che continuano ad essere condiciones sine quibus non per la concessione degli stessi.
Parimenti priva di rilievo è stata ritenuta dal Supremo Collegio la circostanza secondo la quale il lavoratore avrebbe utilizzato parte dei permessi per dedicarsi all'attività assistenziale del parente affetto da handicap (dopo la serata danzante, verso le ore 1.30 di notte il lavoratore aveva fatto infatti ritorno a casa, dove viveva con la madre malata). La Corte, di fatti, nel proprio iter logico è partita dal corretto presupposto secondo cui: "il comportamento del lavoratore non sarebbe meno grave per il fatto che per una parte si è divertito e l'altra parte ha assistito la madre", ciò in quanto il dipendente ha comunque beneficiato del diritto a lui concesso in parte per soddisfare esigenze di carattere personale e, quindi, diverse rispetto a quelle per le quali il diritto era stato previsto dall'ordinamento.
Dunque, sulla scia di tale ragionamento, il Collegio ha concluso nel senso di ritenere che: "la ragione fondante del decisum non è la mancata prova dell'avvenuta assistenza alla madre per le ore residue, ma l'utilizzazione, in conformità alla contestazione disciplinare, di una parte del permesso in esame per finalità diverse da quelle per il quale il permesso è stato riconosciuto".
In tale contesto, la Corte ha, quindi, ritenuto che la condotta contestata al lavoratore era certamente idonea ad integrare la fattispecie dell'abuso del diritto; detto comportamento, infatti, implicava "un disvalore sociale, giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali, scaricando il costo di tale esigenze sulla intera collettività, poiché i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'Ente previdenziale". Di conseguenza, la sentenza ha considerato congrua e proporzionata all'illecito contestato l'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa, ravvisando nella condotta posta in essere dal dipendente un comportamento tale da far venir definitamente meno l'elemento fiduciario e da porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione, nonché degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
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