Pignoramento
L'art. 4 dedicato alle disposizioni in materia di espropriazione forzata modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Termini ridotti per l'opposizione
Viene novellato anche l'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, "è inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi
Modificato anche l'art. 648, primo comma, c.p.c., nel senso che il giudice, anche in presenza di opposizione, "deve concedere" l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.
Tre tentativi di vendita solo telematici
Il d.l. modifica anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c. sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione (originariamente contemplata dal ddl di riforma del processo civile e inglobata nel testo del decreto) secondo la quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre.
Sarà il giudice a fissare anche i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Esauriti infruttuosamente i tre tentativi, il giudice "dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".
Viene disposto che gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.
L'asta, inoltre, sarà svolta in modalità telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Assegnazioni a favore di terzi
Viene introdotto infine il nuovo art. 590-bis c.p.c. che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso.
In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.
Fonte: La nuova riforma del processo esecutivo, in vigore da oggi
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