L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella forma modificata dalla riforma Fornero del 2012 che prevede meno tutele in caso di licenziamento, si applica anche alla pubblica amministrazione. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, riaprendo di fatto il dibattito sulla validità per i dipendenti pubblici delle norme contenute nel Jobs Act che hanno cambiato ancora l’articolo 18 ed introdotto il contratto a tutele crescenti.
IL PARADOSSO
Paradossalmente, la sentenza 24157 del 2015 dà torto al datore di lavoro, confermando l’illegittimità del licenziamento stabilita prima dal tribunale di Trapani e poi dalla Corte d’Appello di Palermo. Ma nel farlo, argomenta che è «innegabile» l’applicazione dell’articolo 18 così come modificato al caso in questione; salvo poi dichiarare che il particolare motivo per cui il licenziamento è nullo impone il reintegro invece del risarcimento, ovvero della sanzione di cui la riforma Fornero puntava ad allargare l’utilizzo. La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio Area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012 era stato oggetto di licenziamento disciplinare. Licenziamento dichiarato poi nullo perché la relativa pratica era stata avviato, istruita e conclusa da un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, che invece dovrebbe avere invece una composizione collegiale con tre membri. Questa circostanza basta ad annullare il provvedimento, come confermato anche nella sentenza della Cassazione: la Corte però si è pronunciata anche su un altro motivo di ricorso, quello relativo appunto all’applicabilità o meno dell’articolo 18 ai dipendenti pubblici. E la conclusione è che la norma dello Statuto dei lavoratori si applica, così come modificata nel 2012 «anche a prescindere iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero». Proprio la legge del 2012 fissava però - in caso di licenziamenti nullo - la sanzione del reintegro nell’eventualità di «contrarietà a norme imperative», nel caso specifico quelle che fissano le modalità, non rispettate, della procedura. Detto questo, i giudici escludono che sia necessario portare il caso davanti alla Corte costituzionale.
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Fonte: il Messaggero.it