Il Tribunale di Verona interviene nuovamente sull’annosa diatriba relativa all’ammissibilità o meno del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione effettuata in Centrale Rischi.
In questa occasione, il Tribunale, uniformandosi all’orientamento da ultimo formatosi all’interno del medesimo Organo giudiziario (Trib. Verona, 18.03.2013), respinge le eccezioni avanzate dalla banca convenuta in merito all’inammissibilità della procedura di cui all’art.700 c.p.c. in favore di quella di cui all’art. 10 c. 4 d.lgs. 150/11.
Con ordinanza 6.02.2015 (rep. 736/15, dott. Aliprandi), infatti, è stato precisato che “appare preferibile una lettura restrittiva della norma di cui all’art. 10, 4 comma, d.lgs. 150/11, cioè tale da escludere che la stessa possa essere applicata al di fuori dei casi di impugnativa dei provvedimenti resi in materia di privacy del Garante per la protezione dei dati personali di cui al precedente comma 3 della norma, anche tenuto conto che 1) rispetto all’attività di segnalazione in CR.,la Banca d’Italia ha una funzione meramente gestoria ed è priva di qualsiasi potere di valutazione del contenuto di merito delle segnalazioni, sicchè la sua attività, che si caratterizza per una sostanziale neutralità rispetto ai dati registrati nella Centrale – che sono la risultante della mera elaborazione automatizzata dei flussi informativi generati dalle banche intermediarie (cfr. circolare Banca d’Italia n. 139/91, ultimo Aggiornamento 29/4/11, cap. 1, sez. I, pgf. 5) - difficilmente può tradursi in un vero e proprio provvedimento esecutivo suscettibile di sospensione e, quindi, integrare il requisito oggettivo di cui all’art. 10, 4 comma, della norma sopra citata, che parla di “..efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”; 2) anche accogliendo l’opzione della natura provvedimentale dell’attività di Banca d’Italia quale gestore di C.R. Pubblica (cfr. Trib. Verona, 23.10.12, cit.) rimane comunque problematico il caso delle segnalazioni effettuate dalle banche intermediarie nelle centrali rischi private, ove lo stesso gestore della banca dati, e non solo l’ente segnalante, è un soggetto privato, cioè privo per definizione del potere di adottare provvedimenti amministrativi dotati di efficacia esecutiva suscettibili di sospensione secondo il meccanismo dell’art. 5 d.lgs. 150/11”. Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile la tutela di cui all’art. 700 c.p.c. “non solo nei casi in cui sia espressamente prospettato dall’istante o sia comunque ricavabile dalla domanda l’inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente, ma anche nei casi in cui il soggetto segnalato prospetti tout court la violazione da parte dell’intermediario delle norme sul trattamento dei dati personali, cioè della normativa sulla privacy, salvo restando soltanto il caso, da trattarsi esclusivamente con il rito ex art. 10, 4 comma, d. lgs. 150/11, in cui sia espressamente prospettata la responsabilità di Banca d’Italia per fatto proprio, ogniqualvolta cioè, per errore di uno degli incaricati, la segnalazione dell’intermediario venga recepita e trattata in modo non corretto, e sia pertanto imputabile alla stessa Banca d’Italia (o anche ad essa) la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali”.
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